L'agente immobiliare
L’attività di mediazione professionale ha, nel nostro ordinamento, una duplice fonte: gli artt. 1754 e ss. c.c. e la legge del 3 febbraio 1989, n° 39 (che ha modificato la legge del 21 marzo 1958 n° 253) e successive integrazioni e modifiche.
In particolare gli articoli del codice civile risultano essere norme dispositive che regolano il contenuto del rapporto di mediazione, sia occasionale che professionale; la legge n° 39/89, invece, è la norma che propone la figura del mediatore professionale, cioè di un soggetto che, avvalendosi di una preparazione tecnica, esercita la propria attività in modo stabile e continuativo.
Rispetto ad altre categorie di mediazione, la mediazione immobiliare si distingue per essere rivolta principalmente a clientela privata non professionale (che non agisce cioè in ragione di professione o in esercizio di attività di impresa) e per riguardare lo scambio in compravendita o in locazione di abitazioni.
L’agente immobiliare è un mediatore specializzato nella conclusione di affari aventi per oggetto lo scambio di beni immobili o aziende.
Con la legge del 03.02.1989 n° 39 e relativo regolamento di attuazione 452/90 è stato previsto che per esercitare l’attività di mediatore è necessaria l’iscrizione nel Ruolo degli Agenti d’Affari in mediazione istituito presso la camera di commercio, diviso in quattro sezioni, una delle quali destinata in particolare agli agenti immobiliari.
La preparazione professionale dell’agente immobiliare deve ricomprendere anche a norma dei regolamenti per l’ammissione al Ruolo, nozioni approfondite di molte delle materie (fra cui l’estimo, le norme di diritto privato, le leggi fiscali e tributarie in genere, norme e principi di urbanistica e di progettazione, ecc…) che hanno relazione con gli scambi di beni immobiliari o aziendali.
L’agente immobiliare ha titolo per l’iscrizione nei ruoli degli esperti della locale camera di commercio e nell’elenco dei periti del Tribunale di competenza ed ha titolo ad eseguire ed eventualmente giurare perizie a fini privati o come consulenza tecnica della parte (ossia come C.T.P.) in procedimenti giudiziari. L’agente immobiliare è inoltre tenuto al segreto professionale, limitato, come per gli altri mediatori, dall’obbligo di reciproca informazione delle parti previsto all’art. 1759 c.c.; è infine tenuto alla stipula di una polizza assicurativa contro i rischi professionali.
Il diritto alla provvigione matura a favore del mediatore, normalmente nei confronti di entrambi le parti, se l’affare è concluso per l’effetto del suo intervento (cfr. art. 1755 c.c.).
In merito, è importante specificare che, ai sensi dell’art. 6 della legge 39/89, hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. Il medesimo articolo specifica poi che la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all’art. 7 e tenendo conto degli usi locali.
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