MANOVRA FINANZIARIA 2008

La manovra Finanziaria, già licenziata dalla Camera il 15 dicembre, è stata definitivamente approvata dal Senato il 21 dicembre 2007.

Contestualmente alla Legge Finanziaria, il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008 – 2010.

La Legge Finanziaria per il 2008 ed in particolare la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e la Legge di Bilancio (legge n° 245 del 24 dicembre 2007) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 e sono in vigore dal primo gennaio 2008.

In questa sede si illustrano, in sintesi, alcune delle principali novità della Legge Finanziaria 2008 in materia di immobili.

 

AGEVOLAZIONI ICI

L’agevolazione consiste in una nuova detrazione dell’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile sull’ICI da pagare per la prima casa, con il tetto massimo di 200 euro.

Si tratta di una detrazione che si aggiunge a quella già prevista di euro 103,29 euro. Le due detrazioni sono cumulabili tra loro, così da avere una detrazione d’imposta massima pari ad euro 303,29.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica a tutte le abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

PROROGA AGEVOLAZIONE 36% E IVA 10% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000,00 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio.

È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura ed alle condizioni ivi previste, l’agevolazione IVA (aliquota 10%) in materia di recupero del patrimonio edilizio.


PROROGA DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica (di cui all’art. 1, cc.344-347 L. 296/2006) è applicabile anche alle spese sostenute entro il 31/12/2010. la predetta detrazione può essere ripartita anche oltre 3 anni e fino ad un massimo di 10 anni, su opzione irrevocabile del contribuente.

 

DETRAZIONE IRPEF PER GLI INQUILINI

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/07 potranno essere fatti valere specifici sconti Irpef per gli inquilini con contratto di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, ossia: euro 300 per redditi fino a 15.493,71 euro; 150 euro per redditi fino ad euro 30.987,41.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni le detrazioni salgono a 991,60 euro, per i primi anni e per redditi fino a 15.493,71 euro, per l’unità immobiliare locata destinata a propria abitazione principale (diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui i giovani sono affidati).

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